Prima di poter spiegare cosa sia esattamente la denuncia querela occorre specificare come i reati, tra le numerose suddivisioni, siano distinguibili in due fondamentali tipologie. Quelli procedibili a querela e quelli procedibili d’ufficio.
In quelli procedibili d’ufficio si possono menzionare l’abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.) e di maltrattamenti (art. 572 c.p.).
L’art. 120 c.p. disciplina il cosiddetto diritto di querela. Esercitabile entro 3 mesi dal giorno della commissione del fatto che costituisce il reato. Oppure entro 3 mesi dalla piena cognizione del reato da parte della persona offesa.
Art. 120 c.p. – Diritto di querela.
“Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela. Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d’infermità di mente il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore”.
Cos’è esattamente la denuncia querela
La querela è un atto a forma libera in cui la persona offesa, o il danneggiato, dal reato descrive i fatti accaduti e richiede, sotto il profilo formale, esclusivamente che venga manifestata la volontà che l’eventuale reato sia perseguito ai sensi della legge penale. E’ questa la sostanziale differenza con la denuncia per la quale, stante la procedibilità d’ufficio del reato enucleato, non è richiesta alcuna pretesa di punizione.
Principali differenze tra denuncia e querela:
- Denuncia: Laddove il reato enucleato sia procedibile d’ufficio dispiega comunque i propri effetti.
- Querela: Atto così detto “rimettibile”. Ovvero la persona offesa può procedere alla remissione/ritiro della stessa con conseguente interruzione del procedimento penale.
Chi può scriverle
La denuncia e/o la querela possono essere materialmente scritte dall’interessato o da un legale appositamente nominato. Possono essere depositate presso qualsiasi ufficiale di Polizia giudiziaria (Commissariato di Polizia, Stazione dei Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) oppure direttamente presso i competenti uffici di qualsiasi Procura della Repubblica italiana.
Tale atto può anche essere, con firma autenticata dal legale o da un notaio, spedita in piego raccomandato oppure proposta oralmente presso le sedi sopra indicate.
La querela e/o la denuncia segnano l’inizio del procedimento penale e di quella che più tecnicamente viene definita la fase delle cosiddette indagini preliminari.
Entrambe, una volta depositate, fatte salve le eventuali indagini che la Polizia Giudiziaria presso cui sia stata eventualmente depositata ritenga di svolgere di propria iniziativa, confluiscono comunque in Procura ad un Pubblico Ministero specializzato nella tipologia di reato delineato.
Il Pubblico Ministero, oltre a dare direttive di indagine alla Polizia Giudiziaria, provvede preliminarmente a qualificare i fatti delineati in uno specifico reato. E a descrivere, laddove sia noto, sia il nominativo della persona sottoposta alle indagini che quello delle persone offese su un apposito registro detenuto presso ciascuna Procura della Repubblica.